Il tetto al salario accessorio

Approfondimento di C. Dell'Erba

di CARLO DELL’ERBA

Indicazioni chiare e dubbi interpretativi si alternano sull’applicazione del tetto delle risorse destinate al salario accessorio, in particolare dopo l’entrata in vigore del nuovo CCNL del personale delle Funzioni locali per il triennio 2016/2018. Occorre subito mettere in rilievo che vi sono molte possibilità che con la manovra finanziaria del 2019 questo tetto sarà superato o fortemente ridotto. Sulla base delle più recenti indicazioni dei giudici contabili le sponsorizzazioni, se legate a risorse aggiuntive, senza che si determinino oneri ulteriori per gli Enti e con un vincolo di destinazione al personale direttamente impegnato in tali attività, possono andare in deroga dal tetto del fondo. Mentre nel tetto delle risorse per il salario accessorio vanno compresi i proventi derivanti dal recupero a carico di dipendenti dei compensi percepiti per incarichi conferiti da soggetti esterni senza la preventiva autorizzazione del proprio ente.

Il quadro

I dati sono i seguenti: il d.lgs. n. 75/2017 all’articolo 23, comma 2, stabilisce che le risorse destinate al salario accessorio dei dipendenti e dirigenti delle PA non debbono superare quelle del 2016, fatte salve le deroghe previste dalla normativa; tale disposizioni riprende le analoghe limitazioni dettate per gli anni dal 2011 al 2014 e poi nel 2016, fatta salva l’assenza di un obbligo di riduzione per la diminuzione del personale in servizio. Ricordiamo che tra le deroghe al tetto del salario accessorio, sulla base delle previsioni della Legge di Bilancio 2018 e della deliberazione della sezione autonomie della Corte dei conti n. 6/2018, devono essere inseriti anche i proventi derivanti dall’incentivo delle funzioni tecniche. Il CCNL 21 maggio 2018 stabilisce che ai fondi per la contrattazione decentrata 2018 e 2019 debbano essere aggiunte le risorse necessarie per il finanziamento del cd. differenziale delle progressioni economiche a seguito degli aumenti determinati dallo stesso contratto e gli incrementi, anche se di ridotto importo, previsti a partire dal 2019. Con la dichiarazione congiunta n. 5 viene chiarito che queste risorse vadano in deroga al tetto del fondo. Tale lettura non è fatta propria dalla sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Puglia n. 99/2018 che contesta il valore delle dichiarazioni congiunte, nonostante l’attestazione della copertura dei costi del contratto da parte delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti e nonostante la inclusione di queste risorse nel tetto degli aumenti contrattuali autorizzati dalla legge di bilancio 2018. Lo stesso contratto impegna tutti gli enti ad inserire nel fondo di parte stabile lo 0,2% del monte salari 2001, cioè le risorse destinate al finanziamento delle alte professionalità, non chiarendo se con queste risorse (il cui inserimento nei fondi degli anni precedenti si doveva considerare obbligatorio) si possa o meno superare il tetto del fondo del 2016.

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