Il rispetto degli impegni contrattuali al tempo di Renzi

di A. F. Marotti (www.ilpersonale.it 10/9/2014)

L’art. 1, comma 458, della legge 27 dicembre 2013 n. 147, entrata in vigore il 1 gennaio 2014, dispone: “l’articolo 202 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l’articolo 3, commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati. Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo che siano cessati dal ruolo o dall’incarico, è sempre corrisposto un trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianità”.
Il comma citato appare, in relazione al dato letterale, di non facile interpretazione per diversi profili.

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