Il revisore diventa autonomo

Fonte: Italia Oggi

Registro dei revisori legali verso la chiusura degli accessi automatici per i dottori commercialisti.
E il consiglio nazionale di categoria si dichiara pronto a scendere in trincea nelle prossime settimane.
Tra governo e parlamento, quindi, la questione registro dei revisori continua ad animare il dibattito e neppure la norma «ponte» inserita in un decreto legge approvato mercoledì dal governo (si veda IO di ieri) che prevede il ritorno alla vecchia disciplina fino all’emanazione della nuove norme, è riuscita a placare le discussioni.
Perché gli occhi, ora, sono tutti puntati sull’atteso regolamento in materia di idoneità professionale su cui il ministero della giustizia sta tentando l’accelerata finale.
Dopo oltre un anno di dibattito infatti l’atteso testo che, in attuazione del dlgs 39/10, è chiamato a disciplinare l’esame di idoneità professionale per l’abilitazione all’esercizio della revisione legale, è arrivato, solo ieri mattina però, al Consiglio di stato (3612/13, sezione per gli atti normativi) in attesa di essere assegnato al relatore.
L’esame obbligatorio ma con alcuni esoneri per gli iscritti all’albo dei dottori commercialisti che, secondo l’attuale normativa (dlgs 88/92), entravano in automatico essendo la revisione una funzione della professione, è una delle novità principali del testo che dal prossimo anno, salvo modifiche dell’ultima ora, è destinato a cambiare le regole per l’accesso al registro dei revisori legali.La norma sull’equipollenzaIl nuovo regolamento, a cui è affidato il compito di attuare la parte del dlgs 39/2010 relativa agli esami e all’accesso al registro, fa sostanzialmente tabula rasa del principio dell’equipollenza tra esame da dottore commercialista e quello da revisore.
In sostanza, se il testo non dovesse subire modifiche, tutti i professionisti (commercialisti, esperti contabili e avvocati) che si iscriveranno ex novo dovranno sostenere una prova d’esame che attesti le conoscenze specifiche sulle materie tecnico-professionali e della revisione.
Per loro saranno, comunque, previsti esoneri per le specifiche aree: per i dottori commercialisti e gli esperti contabili su materie di contabilità generale e di contabilità analitica e di gestione, per gli avvocati invece lo «sconto» sarà previsto per la prova delle materie giuridiche.
Dunque, per il momento, è prevalsa la linea del ministero della giustizia che ha da sempre negato l’equipollenza perché in contrasto con la direttiva comunitaria (43/2006), pur non prevedendo questo né la normativa né il decreto di recepimento (dlgs 39/10).
Quest’ultimo, al contrario, precisa che il ministero possa definire casi di equipollenza con esami di stato che abilitano all’esercizio di alcune professioni regolamentate.
Oltretutto questo esame verterebbe sulle stesse materie riconosciute dal ministero dell’università in un parere (per la giustizia non vincolante) identiche a quelle oggetto dell’esame di stato per dottore commercialista.
L’unica equipollenza inesistente è temporale visto che il tirocinio per la revisione resta di 36 mesi, così come previsto per l’attività del controllo dei conti dall’articolo 3 dello stesso provvedimento.
E non può godere dello sconto dei 18 mesi previsto dalla riforma delle professioni.
Certo è che per i professionisti economico-contabili che di revisione si occupano per legge si parla di esame integrativo, mentre per i dipendenti pubblici la norma prevede un esonero anche «per singole prove» a patto che abbiano superato un esame teorico-pratico presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione «avente per oggetto le materie previste».Le domandeLa domanda per partecipare all’esame va inviata al Mef, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto che bandisce l’esame (per le spese si dovrà versare 100 euro) e dovrà contenere tutti i requisiti (si veda tabella ).
La commissione esaminatrice è composta da un magistrato, due professori universitari, un revisore iscritto da cinque anni e un dirigente di I fascia del Mef.
Il testo si sofferma, poi, nei dettagli delle prove, specificando che gli esami scritti hanno «luogo in tre giorni consecutivi» e che la durata di ciascuna sarà di cinque ore.
La commissione corregge gli iscritti non oltre sei mesi (che una sola volta possono diventare altre sei) dalla conclusione delle prove.

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