Il piano delle performance e l’assegnazione degli obiettivi

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

Per le Regioni e per gli Enti locali le finalità del piano delle performance sono assolte dal PO e/o dal PEG. L’adozione di uno di questi documenti, con l’assegnazione degli obiettivi, costituisce un vincolo essenziale per potere dare corso alla valutazione ed alla conseguente erogazione del salario accessorio legato alla performance. Gli obiettivi devono rispondere ai requisiti fissati dal d.lgs. n. 150/2009 e devono essere coerenti con le priorità dettate dal piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Non ha invece carattere imperativo il termine del 31 gennaio per la sua adozione. Appare opportuno che gli enti tengano conto delle priorità individuate dalla Funzione Pubblica per gli indicatori della performance organizzativa. E’ questo un elemento che merita di essere sottolineato, stante la necessità per le amministrazioni di dare corso alla differenziazione tra questa e la performance individuale. Sono così riassumibili le priorità di cui le amministrazioni devono tenere conto in queste settimane nella definizione delle fasi iniziali del ciclo delle performance.

Piano delle performance, piano degli obiettivi e PEG

Appare necessario ricordare il dettato legislativo: l’articolo 169, comma 3-bis, ultimo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 stabilisce che “Il piano dettagliato degli obiettivi… e il piano della performance di cui all‘articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG”.

Sulla base di questa previsione, è evidente che:

  • le amministrazioni regionali e locali non sono vincolate alla adozione del piano delle performance: le funzioni di tale documento possono infatti essere assolte dal PEG. Occorre che nel documento utilizzato dall’ente siano indicati gli obiettivi di performance individuale e gli elementi caratterizzanti la performance organizzativa;
  • il termine del 31 gennaio per l’adozione del piano delle performance non si applica. Ricordiamo che lo stesso testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali impone che il PEG sia adottato entro i 20 giorni successivi all’adozione del bilancio preventivo.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *