Il mancato superamento del periodo di prova del dirigente

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

Il dirigente estromesso per mancato superamento del periodo di prova non può obiettare per rendere nullo il recesso di non aver ricevuto gli obiettivi specifici tali da poter correttamente valutare l’Ente la correttezza dei compiti assegnati. La Corte di Cassazione (tramite sentenza 19 dicembre 2018, n. 32877) non ha accolto la tesi del dipendente per la semplice ragione che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, esiste una scissione tra l’acquisizione della qualifica di dirigente ed il successivo conferimento delle funzioni dirigenziali. Infatti, all’esito del superamento della procedura concorsuale si costituisce il rapporto fondamentale, che è a tempo indeterminato, e sullo stesso si innesta, poi, l’incarico temporaneo in quanto, a seguito della contrattualizzazione, la qualifica dirigenziale non esprime una posizione lavorativa inserita nell’ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l’idoneità professionale del dipendente (che tale qualifica ha acquisito mediante contratto di lavoro stipulato all’esito della procedura concorsuale) a svolgerle concretamente per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale. La certificata incapacità a svolgere le funzioni dirigenziali certificate dalla PA sono, pertanto sufficienti a motivare il mancato superamento del periodo di prova.

La vicenda

A seguito dell’estromissione per esito negativo del superamento del periodo di prova, dove il giudizio negativo era riferito sia alla mancata riorganizzazione dell’ufficio di staff che ad evidenti errori sulla regolarità amministrativa e contabile di talune procedure, il dirigente adiva il giudice del lavoro per far dichiarare l’illegittimità della sua estromissione perché nel contratto di lavoro stipulato avrebbero dovuto essere specificati, fra l’altro, l’incarico conferito, gli obiettivi generali da conseguire, le modalità di effettuazione delle verifiche, che condizionano anche il corretto espletamento della prova, dovendo questa essere condotta in relazione allo specifico incarico assegnato. Pertanto, il giudizio negativo non poteva validamente essere prodotto dall’Ente in mancanza dell’accertamento e verifica dei risultati negativi riscontrati. Anzi, nel contratto individuale vi era solo l’indicazione che le mansioni di dirigente sarebbero state svolte presso il settore economico finanziario, pertanto, le contestazioni avanzate dal Capo Settore e dal Direttore Amministrativo non riguardavano compiti formalmente assegnati nel contratto che, per la sua genericità, doveva ritenersi affetto, quanto al patto di prova, da nullità assoluta. Aggiunge che non può rientrare nei compiti del dirigente in prova la riorganizzazione dell’ufficio e precisa, ancora, di essersi attenuto alle procedure sino a quel momento seguite dal dirigente che l’aveva preceduto.

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