Il licenziamento per responsabilità dirigenziale

Approfondimento di V. Giannotti

Le disposizioni del testo unico sul pubblico impiego (D.Lgs.165/01) stabiliscono le ipotesi di responsabilità dirigenziale fino al possibile recesso dal rapporto di lavoro. Le disposizioni sono contenute all’21, comma 1, il quale stabilisce quanto segue:
Il mancato raggiungimento degli obiettivi accertato attraverso le risultanze del sistema di valutazione di cui al Titolo II del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni ovvero l’inosservanza delle direttive imputabili al dirigente comportano, previa contestazione e ferma restando l’eventuale responsabilità disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l’impossibilita’ di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravità dei casi, l’amministrazione può inoltre, previa contestazione e nel rispetto del principio del contraddittorio, revocare l’incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all’articolo 23 ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo”.
Va precisato come il citato comma era stato ampliato dallo schema del decreto sulla dirigenza, successivamente ritirato dal Governo a fronte della dichiarazione di incostituzionalità di alcune parti della legge 124/15 (riferita alla obbligatoria intesa con le Regioni invece del parere previsto nella legge delega), il quale aggiungeva al comma 1 (sopra riportato), quanto segue: “Costituiscono mancato raggiungimento degli obiettivi: la valutazione negativa della struttura di appartenenza, riscontrabile  anche da rilevazioni esterne; la reiterata omogeneità delle valutazioni del proprio personale, a fronte di valutazione negativa o comunque non positiva della performance organizzativa della struttura, e in particolare il mancato rispetto della percentuale del personale prevista dalla legge, o della diversa percentuale oggetto di negoziazione, cui attribuire indennità premiali, secondo le indicazioni dei contratti collettivi di lavoro; il riscontrato mancato controllo sulle presenze, e sul contributo qualitativo dell’attività lavorativa di ciascun dipendente; la mancata rimozione di fattori causali di illecito; il mancato rispetto delle norme sulla trasparenza, che abbiano determinato un giudizio negativo dell’utenza sull’operato della pubblica amministrazione e sull’accessibilità ai relativi servizi; il mancato rispetto dei tempi nella programmazione e nella verifica dei risultati imputabile alla dirigenza”, inoltre, il Comitato dei garanti veniva sostituito dalla Commissione prevista dal decreto.

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