Il licenziamento per non veridicità delle dichiarazioni rese in sede di concorso. Il principio di diritto della Suprema Corte – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

La Suprema Corte affronta, con nuovo principio di diritto, la questione relativa al licenziamento disciplinare comminato da un ente locale ad un proprio dipendente che, al fine della partecipazione ad un concorso pubblico, aveva dichiarato requisiti di partecipazione rilevatesi successivamente non veritieri. La questione è stata, in particolare, analizzata anche a seguito delle decisioni assunte dalla Corte territoriale la quale aveva evidenziato come la mancanza dei requisiti, autocertificati dal candidato poi risultato vincitore, avrebbero dovuto condurre l’amministrazione alla risoluzione del contratto per insussistenza dei presupposti e non per ragioni disciplinari. Inoltre, prosegue la Corte territoriale, la condotta contestata dall’amministrazione comunale, circa il fatto che il candidato avesse “falsamente dichiarato o attestato” un requisito di partecipazione al citato bando di concorso, doveva essere provato dal Comune datore di lavoro non solo con riguardo al fatto oggettivo della falsità ma anche con riferimento alla volontarietà ed alla consapevolezza della condotta anche attraverso indizi concordanti e quest’onere probatorio non era stato assolto. Il caso di particolare rilevanza è stato appellato innanzi alla Suprema Corte, la quale con sentenza 24/8/2016 ha posto un importante principio di diritto.

IL FATTO
Per la partecipazione al concorso pubblico per dirigente di un Comune, era richiesto ai candidati di certificare una pregressa esperienza di attività lavorative svolte con funzioni dirigenziali presso altra amministrazione pubblica. Il candidato, poi risultato vincitore, sia in sede di partecipazione al concorso, sia successivamente, in sede di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, aveva certificato e confermato di aver svolto le citate funzione dirigenziali presso una ASL. A seguito di specifica denuncia da parte del concorrente secondo classificato, emergeva che il vincitore del citato concorso non aveva “ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni..”, così come richiesto dal bando, bensì svolto attività di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincolo di subordinazione. A seguito della notizia ricevuta dall’amministrazione comunale, l’Ufficio dei Procedimenti Disciplinari procedeva a successivo licenziamento senza preavviso del citato dirigente, a fronte della citata dichiarazione mendace, ai sensi dell’art.55-quater lett.d) del D.Lgs.165/2001 nella parte in cui la legge commina con il licenziamento per giusta causa le “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell’instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera”.

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