Il fondo delle risorse decentrate e problematiche operative

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 11/2/2014)

Si ricorda che il fondo delle risorse decentrate deve essere costituito dall’Ente in via autonoma e, per il principio di correttezza e buona fede, una copia della citata costituzione deve essere fornita, prima delle trattative alle OO.SS. al fine di renderle partecipi dell’importo calcolato oggetto di futura negoziazione quanto ai criteri di distribuzione delle citate risorse. Tale costituzione deve essere eseguita dal Dirigente (o responsabile) dell’ufficio del personale, a prescindere dall’approvazione del bilancio di previsione ed è effettuata sulla base delle informazioni a disposizione (numero di personale cessato nell’anno precedente). Resta esclusa dalla costituzione del fondo sia la parte di risorse variabili a carico del bilancio (art.15 comma 5 e comma 2), sia la stima fornita dai Dirigenti (rectius responsabili) per gli incentivi dei lavori pubblici e i compensi dell’avvocatura comunale, la prima sulla base dei quadri economici inseriti nelle opere pubbliche oggetto di affidamento nell’anno e la seconda sulla base delle stime effettuate dal servizio dell’avvocatura comunale della prevedibile vittoria nei giudizi che si concluderanno nell’anno, …

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