Il finanziamento delle posizioni organizzative nei comuni senza dirigenti

di C. Dell’Erba (www.ilpersonale.it 27/10/2014)

Il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato dei titolari di posizione organizzativa è assoggettato ai vincoli di spesa dettati dal DL n. 78/2010. Nei comuni con i dirigenti il vincolo è costituito dal tetto complessivo al fondo per le risorse decentrate, che non può superare quello del 2010. Nei comuni senza dirigenti, ci dice la deliberazione della sezione autonomie della Corte dei Conti n. 26 del 21 ottobre, si applica lo stesso tetto per questa voce di finanziamento. Siamo in presenza di una indicazione molto netta e precisa, che offre una lettura sostanzialmente restrittiva del dettato dell’articolo 9, comma 2 bis, del DL n. 78/2010. Si deve ricordare che il tetto alle risorse che possono essere destinate complessivamente al trattamento economico delle posizioni organizzative si aggiunge a quello dettato per il trattamento economico individuale, che non può superare –sempre sulla base delle previsioni del DL n. 78/2010- quello in godimento nell’anno 2010, salvo che esso segua all’assegnazione di nuovi compiti.

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