Il divieto di reformatio in pejus: limiti

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 13/9/2011)

Il dipendente pubblico gode di una tutela particolare nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa amministrazione; infatti l’art. 202 del d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3 prevede che agli impiegati con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica è attribuito un assegno personale, utile a pensione, pari alla differenza fra lo stipendio già goduto ed il nuovo, salvo riassorbimento nei successivi aumenti di stipendio per la progressione di carriera anche se semplicemente economica.

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