Il D.Lgs. 75/2017: dirigenza, piano del fabbisogno e dotazione organica

Approfondimento di C. Dell'Erba

Superamento del vincolo della indisponibilità dei posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015, valorizzazione del piano del fabbisogno e riduzione del rilievo della dotazione organica sono i principali effetti determinati dalla entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017 di riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego in materia di programmazione delle assunzioni del personale e dei dirigenti.
Occorre ricordare in premessa che il provvedimento è entrato in vigore lo scorso 22 giugno e che, per la sanzione del divieto di effettuare assunzioni in capo alle amministrazioni che non adottano il piano del fabbisogno, il provvedimento entrerà invece in vigore dopo la emanazione delle specifiche Linee Guida da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, che dovrebbero peraltro essere adottate entro i 90 giorni successivi alla entrata in vigore del decreto, e comunque non oltre il 31 marzo 2018. Tale divieto non si estenderà comunque alle assunzioni delle categorie protette per la quota necessaria alla copertura della cd quota d’obbligo.
Le disposizioni che valorizzano la centralità della riforma del testo unico delle leggi sul pubblico impiego discendono direttamente dalla legge delega n. 124/2015, cd riforma Madia. La dotazione organica non viene eliminata, ma si stabilisce che essa sia una conseguenza delle scelte compiute dalle amministrazioni nel piano del fabbisogno.
Rimane confermato che il piano del fabbisogno deve essere allegato al Documento Unico di Programmazione (DUP), quindi essere adottato entro il 31 luglio per il triennio 2018/2020, termine peraltro non imperativo. Nel suo contenuto, in attesa delle prime ricordate delle citate Linee Guida della Funzione Pubblica, che peraltro per regioni ed enti locali dovranno essere dettate sulla base di una specifica e preventiva intesa, non vi sono significativo elementi di novità, per cui nella redazione di questo documento nella fase di prima applicazione possono continuare ad essere utilizzati gli stessi schemi degli anni precedenti.
Le nuove disposizioni sono dettate nella forma della modifica dell’articolo 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e sono caratterizzate dalla presenza di elementi non sufficientemente chiari nella definizione del rapporto tra piano del fabbisogno e dotazione organica.

La dirigenza

Il provvedimento dispone la abrogazione in modo esplicito del comma 219 della legge n. 208/2015, cd di stabilità 2016. In tal modo viene superato il vincolo della dichiarazione di indisponibilità dei posti dirigenziali non coperti alla data del 15 ottobre 2015.

Continua a leggere l’articolo

 

Consigliamo il CORSO di FORMAZIONE:

La disciplina del pubblico impiego dopo i Decreti attuativi Madia
Bologna, 5 luglio 2017

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *