Il corretto calcolo della riduzione del fondo delle risorse decentrate. I rischi da evitare nella costituzione e nel calcolo del fondo

di V. Giannotti (www.ilpersonale.it 29/10/2013)

La disposizione di cui all’art. 9, comma 2-bis, del d.l. n. 78/2010 prevede che le risorse del fondo delle risorse decentrate integrative, che hanno quale anno base 2010, si riducono in modo proporzionale alla cessazione del personale dipendente. Tale argomento sull’esatta quantificazione della riduzione ha, in questi anni di applicazioni operative, visto interventi significativi della dottrina, delle Corti dei Conti e della Ragioneria Generale dello Stato, ma ad oggi restano ancora da risolvere alcune questioni operative, parti delle quali chiarite recentemente ed altre che presentano rischi, in caso di controllo da parte degli ispettori della RGS, di potenziali danni erariali. La disposizione della norma prevede, infatti, che “a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è, comunque, autonomamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio”.

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