Il conflitto di interessi, il dovere di esclusività e l’obbligo di astensione del funzionario pubblico

Il tema del conflitto di interesse e più in generale quello delle incompatibilità nel settore dell’impiego pubblico, trova la sua prima codificazione nel Testo Unico del pubblico impiego, d.P.R. n. 3/1957. Successivamente e a più riprese l’istituto è stato oggetto di attenzione ad opera del legislatore che lo ha esteso, integrato, potenziato, affinché fosse sempre più presidiata da un lato l’esclusività del lavoro alle dipendenze di una pubblica Amministrazione (Art. 98 Costituzione), dall’altro la disciplina e l’onore con cui si debbono esercitare le funzioni pubbliche (art. 54 Costituzione)

Le norme

L’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” ha riscritto con maggiore cura e dettaglio quei principi già contenuti nel d.P.R. n. 3/1957 e riconducibili al dogma dell’unicità del rapporto di lavoro ed alle norme di tutela ad esso riferite in tema di incompatibilità e cumulo di impieghi. L’esclusività del rapporto di impiego in una con l’eccezionalità delle ipotesi derogatorie erano, pertanto, già intesi dal legislatore quali strumenti di presidio e garanzia rispetto alla limpidezza dell’operato pubblico ed alla non interazione delle scelte pubbliche con interessi privati di sorta.
Dopo la legge cd. anticorruzione, in particolare, il conflitto di interesse ha trovato codifica in ambiti ulteriori di disciplina dell’operato pubblico. Il Conflitto d’interesse è stato, allora, normato all’interno della legge sul procedimento amministrativo (legge n. 241/1990), laddove  l’art. 6 bis, (introdotto dall’art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012) stabilisce che” il responsabile del procedimento e i titolari degli Uffici competenti ad adottare i pareri , le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interesse, segnalando ogni situazione di conflitto anche potenziale”. Ma il conflitto d’interesse viene ulteriormente rimarcato nello stresso art. 53 del d.lgs. 165/2001 al comma 9, in un’ottica concettuale allargata anche agli incarichi diversi rispetto ai compiti d’istituto, mediante la previsione dell’onere per le amministrazioni pubbliche che autorizzano incarichi extra lavorativi ai propri dipendenti, della verifica preliminare circa l’insussistenza di situazioni anche solo potenziali di conflitto.
Uno sguardo allargato a tutte le attività, quelle istituzionali e quelle extra officio, le quali non debbono mai risentire negativamente della presenza concomitante di un interesse egoistico anche solo potenziale.
Il punto di maggior rilievo è, però, la regolazione dell’obbligo di astensione del dipendente pubblico all’interno del codice di comportamento generale valevole per tutte le PP.AA, approvato con d.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, codificazione riprodotta e contestualizzata nei codici di condotta adottati, poi, dalle singole pubbliche amministrazioni.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *