Il Commento – Vietato prevedere turni festivi in assenza di accordi sindacali

di L. Boiero (www.ilpersonale.it 2/3/2016)

Con sentenza depositata il 17 settembre 2010 la Corte di appello di Milano confermò  la pronuncia del locale Tribunale, che aveva respinto la domanda di accertamento proposta da Poste Italiane s.p.a. diretta a far dichiarare la legittimità delle sanzioni disciplinari della multa e della sospensione dal servizio e dalla retribuzione pari ad un giorno, irrogate ad un suo dipendente   per essere stato immotivatamente assente in tre giorni festivi nell’anno 2005  in coincidenza con il proprio turno domenicale di lavoro, presentandosi invece al lavoro nei giorni di riposo settimanale.
Secondo le giustificazioni addotte dal dipendente,  la società aveva introdotto nel 1999 a livello sperimentale nell’organizzazione di un proprio centro di smistamento della posta il turno domenicale, con partecipazione a base volontaria, per i lavoratori che avrebbero dovuto procedere allo smistamento della corrispondenza proveniente dall’estero; successivamente la società aveva esteso unilateralmente l’applicazione di detto turno ad altri reparti e lavorazioni senza raggiungere un accordo sindacale e ciò aveva generato proteste da parte di chi, di fede cattolica, intendeva la domenica come momento religioso e di pratica di fede. Alcuni sindacati avevano contestato l’imposizione di effettuare il turno domenicale e il dipendente in questione  aveva aderito a tale iniziativa sindacale comunicando fin dal novembre dell’anno precedente di non volere essere posto in servizio nelle giornate festive domenicali e cristiane. A fronte di tali iniziative sindacali, nelle giornate  di cui sopra il lavoratore    si era assentato e, al fine di recuperare le  giornate lavorative, si era presentato in servizio nei giorni seguenti, giornate in  cui risultava a riposo. Il resistente,  considerata la peculiarità della vicenda, ove ritenute infondate le discolpe addotte per giustificare il suo comportamento, aveva prospettato la sproporzione delle sanzioni irrogate, che avrebbero potuto dar luogo, al più, al rimprovero o all’ammonizione scritta.

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