Il Commento – Repêchage, onere della prova e Jobs act

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 25/5/2016)

Il repêchage, letteralmente ripescaggio, è la possibilità di una diversa utilizzazione in mansioni diverse del lavoratore licenziato. Tale istituto si è affermato nella giurisprudenza del lavoro in relazione al licenziamento per giustificato motivo oggettivo ovvero per ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa disciplinato dall’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604.

Per opera della giurisprudenza, è stato esteso anche al caso di licenziamento per situazioni riferibili al lavoratore, ma a lui non addebitabili in termini di inadempimento come quelle riferibili alla sopravvenuta inidoneità fisica all’esercizio delle mansioni contrattuali (Cass., sez. lav., 6 novembre 1996 n. 9684. Cass., sez. un., 7 agosto 1998 n. 7755).

E’ chiaro che alla base di tale orientamento vi è la considerazione che il licenziamento costituisce l’estrema ratio da valutarsi solo come ultima soluzione possibile dopo aver contemperato gli interessi del datore di lavoro con quelli del lavoratore, in un quadro di rapporti gestiti secondo buona fede e solidarietà. Tale ratio è la medesima posta alla base dell’originario art. 18 dello Statuto dei Lavoratori, che considerava la stabilità del posto di lavoro un diritto da tutelare in via prioritaria rispetto alle esigenze dell’iniziativa economica del datore di lavoro.

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Vedi anche la sentenza della Corte di Cassazione n. 5592/2016 massimata 

 

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