Il Commento – La durata degli incarichi dirigenziali tra clausole contrattuali e legislazione sopravvenuta

di S. Simonetti (www.ilpersonale.it 8/1/2016)

In un momento di transizione come quello che sta attualmente attraversando il pubblico impiego una materia peculiare spicca nello scenario delle questioni controverse: quella della durata degli incarichi dirigenziali nel Servizio sanitario nazionale. La transizione riguarda parecchi aspetti che vanno dalla messa a regime – non ancora definitiva, per molte ragioni – della riforma Brunetta all’attesa per i decreti delegati ex art. 11 della legge n. 124/2014, passando in moltissime realtà per processi di accorpamento di aziende che, logicamente, influenzano non poco l’assetto degli incarichi dirigenziali. Per inquadrare sistematicamente la materia è innanzitutto opportuno distinguere la dirigenza sanitaria da quella dei ruoli professionale, tecnico e amministrativo. Infatti per la prima recenti norme speciali hanno “blindato” la durata degli incarichi che non verrà nemmeno modificata dalla legge Madia per l’esplicita esclusione della dirigenza sanitaria stessa dalla delega.  
L’art. 4 della legge n. 189/2012 (la cosiddetta legge Balduzzi) ha confermato la durata degli incarichi della dirigenza sanitaria già prevista contrattualmente e di cui successivamente si dirà. Storicamente  i dirigenti dei quattro ruoli hanno sempre avuto regole comuni riguardo alla durata (diversa, invece, era ed è la modalità di conferimento) che sostanzialmente prevedevano da cinque a sette anni per la direzione di struttura complessa e da tre a cinque per la responsabilità di struttura semplice.

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