Il Commento – La capacita’ assunzionale degli Enti locali

di L. Boiero (www.ilpersonale.it 12/11/2015)

Utilizzo resti assunzionali derivanti nel triennio precedente all’anno 2014
Come sappiamo,  l’art. 1, comma 424, legge n.  190/2014 ha introdotto un regime particolare ed inderogabile per il biennio 2015 e 2016 finalizzato all’assunzione dei vincitori di procedure concorsuali vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della disposizione (1 gennaio 2015) ed al riassorbimento del personale delle Province dichiarato eccedentario in applicazione delle disposizioni dei commi 420 e ss. del medesimo articolo 1.
Sul punto, la   Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 19/SEZAUT/2015/QMIG, ha illustrato che  “con l’art. 1, comma 424 della legge 190/2014 (legge di stabilità 2015) è stata introdotta una disciplina particolare delle assunzioni a tempo indeterminato, derogatoria, per gli anni 2015 e 2016 di quella generale; eventuali assunzioni effettuate in difformità da dette disposizioni, sono colpite da nullità di diritto (“le assunzioni effettuate in violazioni del presente comma sono nulle” comma 424, ultimo periodo). Peraltro tale particolarità della disciplina non va intesa alla stessa stregua del carattere della specialità tipico della configurazione delle antinomie giuridiche; per queste, infatti, il fondamento derogatorio risiede in una diversa, sostanziale e strutturale esigenza di eccezione alla norma generale: nel comma 424 la finalità derogatoria concretamente riferibile alla priorità della ricollocazione, discende dalla specifica e temporanea esigenza di riassorbimento del personale soprannumerario. Soddisfatta tale esigenza è la stessa norma che contempla, implicitamente, la riespansione della disciplina ordinaria: “salva la completa ricollocazione del personale soprannumerario”.

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