Il Commento – Il rifiuto della prestazione da parte del dipendente pubblico a seguito di presunto demansionamento

di S. Simonetti (www.ilpersonale.it 3/3/2016)

In un momento storico nel quale la Sanità pubblica sta attraversando una evidente criticità dovuta a numerose ragioni, tra le quali la principale è la scarsità di risorse finanziarie, accade che comportamenti personali che in altri tempi sarebbero stati tollerati o gestiti diversamente diventano un problema proprio perché con le carenze organiche ormai strutturali il sistema non può più permettersi una gestione del personale che non sia improntata al pieno rispetto degli adempimenti contrattuali. Una fattispecie particolare, non frequentissima per fortuna, ma più presente di quanto si possa immaginare, è quella del rifiuto da parte del dipendente di eseguire compiti o prestazioni che si ritengono costituire declassamento o non essere conformi al proprio stato di salute. Quando si parla di mansioni del dipendente pubblico normalmente ci si riferisce alla problematica dello svolgimento di mansioni superiori per il quale, come è noto, vige una disciplina speciale del tutto diversificata da quella del codice civile, contenuta nell’art. 52 del d.lgs. n. 165/2001. Meno frequente è l’occasione di trattare il tema delle mansioni inferiori rispetto alle quali, nel silenzio del citato art. 52, si applica invece la medesima normativa civilistica ex art. 2103 che, peraltro, è stato recentemente modificata in modo decisamente innovativo nel nuovo sesto comma da parte di uno dei decreti delegati del Jobs Act (art. 3 del d.lgs. n. 81/2015).

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La responsabilità dei dirigenti di aziende sanitarie e socio-sanitarie La responsabilità dei dirigenti di aziende sanitarie e socio-sanitarie

Il presente volume intende affrontare il tema delle responsabilità giuridicamente definite e sanzionabili, identificando tipologie di comportamenti illeciti, che vanno dalla corruzione alla concussione, dalla colpa per un danno arrecato al paziente o al servizio pubblico dal dirigente, e le caratteristiche che ne definiscono la conversione in reati.
Una analisi particolare viene riservata alla responsabilità del dirigente di aziende sanitarie e socio-sanitarie, che assume rilievo, infatti, in relazione a diversi ambiti: civile, penale, contabile, amministrativo.

Quanto all’ambito civile, il complesso di norme del codice civile contenuto negli articoli 1218 ss. e 2043 ss. è raramente applicabile in quanto lo spazio di operatività della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è molto stretto essendo circoscritto nel perimetro residuante dall’applicazione dei principi in materia di responsabilità amministrativa e dirigenziale.

Quanto all’ambito penale, il dirigente sanitario, nell’esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale e, come tale, assume il ruolo di autore tipico in tutti i reati propri che risultino incentrati sulla predetta qualifica soggettiva.

Quanto all’ambito contabile e amministrativo, il dirigente medico non solo è soggetto alla giurisdizione del giudice contabile ma, inoltre, egli può essere causa, con il suo comportamento, del cd. danno all’immagine.

 

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