I presupposti per il licenziamento per scarso rendimento

I Consulenti del Lavoro analizzano una sentenza sul licenziamento per scarso rendimento del lavoratore. I requisiti perché si verifichi lo scarso rendimento sono due:

  1. l’esistenza di una notevole sproporzione tra gli obiettivi assegnati e i risultati conseguiti dal lavoratore
  2. la sproporzione, tra i risultati sperati e quelli conseguiti effettivamente, sia imputabile al lavoratore.

A chiarirlo è la Corte di Cassazione che così si è espressa con la sentenza n.26676/2017 sulla materia dello scarso rendimento.
La Corte ha richiamato un principio secondo il quale è legittimo il licenziamento intimato ad un lavoratore per scarso rendimento soltanto quando sia risultato provato, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente e a lui imputabile.

La Corte di Cassazione riprende poi una precedente sentenza che aveva stabilito come, in taluni rapporti di lavoro subordinato, assuma rilievo anche il risultato della prestazione, ad esempio il conseguimento di un determinato livello quantitativo minimo di affari, vendite, ecc. entro prefissati tempi, con la correlata previsione da parte del CCNL o individuale, di grave inadempimento in ipotesi di mancato risultato periodicamente richiesto. In tali ipotesi l’inadempimento legittimerebbe la risoluzione motivata del rapporto per scarso rendimento.

In sintesi, il datore che intenda far valer lo scarso rendimento come notevole inadempimento, deve provare sono solo il raggiungimento del risultato atteso (avuto riguardo alla normale capacità d’operosità della maggioranza dei lavoratori), ma deve provare anche che la causa dello scarso rendimento deriva da negligenza nello svolgimento delle mansioni assegnate.

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