I permessi del lavoratore papà, se la mamma è casalinga

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 10/12/2014)

Recenti pronunce intervengono sul tema della possibilità del lavoratore padre di godere dei permessi che l’art. 39 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, riconosce alla madre. Durante il primo anno di vita del bambino, la madre lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata, di due ore ciascuno; il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Questo tipo di permesso comporta il diritto di assentarsi dal luogo di lavoro.
La durata del riposo si riduce a mezz’ora quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
La disciplina prevede che i riposi, permessi e congedi che l’art. 39 riconosce alla madre lavoratrice possano, a certe condizioni, essere fruiti dal padre in alternativa alla madre.

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