I giudici contabili indicano la corretta procedura per le progressioni verticali

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

L’art. 22, comma 15, del d.lgs. 75/2017 ha aperto una limitata finestra temporale (2018-2020) per le amministrazioni pubbliche, per poter indire procedure interamente riservate ai dipendenti interni (progressioni verticali), limitando la possibilità al 20% dei posti previsti nei piani dei fabbisogni come assunzioni consentite per la relativa area o categoria.
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Campania (deliberazione n. 103/2019), nel fornire la risposta ad un Comune, sulla corretta determinazione delle quote riservate agli Enti locali all’interno delle aree o categorie, indica anche i principi previsti dalla normativa.

La domanda posta da un Comune

In considerazione del pensionamento anticipato, non previsto nella precedente programmazione del personale, dovuto al raggiungimento da parte di diversi dipendenti della “quota 100”, il sindaco di un Comune ha posto la domanda ai giudici contabili sulla corretta modalità con cui calcolare il 20% delle assunzioni previste nel piano del fabbisogno del personale. Partendo da un esempio di un ente che intende indire una progressione verticale per una figura D, la percentuale da cui dovrà scaturire il 20% è da calcolarsi in relazione alla previsione nel PTFP 2018-2020 di quattro figure D, da assumere mediante concorso pubblico ovvero può essere calcolata in relazione all’intera area, ovvero tenendo conto della previsione assunzionale di diversi profili, per esempio, B, C, D. Inoltre, se quest’ultima ipotesi non fosse corretta allora la disposizione avrebbe una applicabilità limitata soltanto ad Enti di grandi dimensioni, considerato il limite invalicabile per gli Enti di piccola e media dimensione.

>> CONTINUA A LEGGERE L’ARTICOLO INTEGRALE QUI.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *