I controlli sull’attività del lavoratore attraverso internet

di G. Crepaldi (www.ilpersonale.it 31/7/2014)

L’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori è vietato dall’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna.
La norma tenta un contemperamento tra opposte esigenze: la riservatezza del lavoratore e la necessità di controllo dei luoghi di lavoro e del lavoro: perciò, ad esempio, deve ritenersi inammissibile l’installazione di sistemi di videosorveglianza in luoghi riservati esclusivamente ai lavoratori ovvero non destinati all’attività lavorativa (ad esempio bagni, spogliatoi, docce, locale degli armadietti e luoghi ricreativi).

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