Gestione paghe, tagli lineari

Fonte: Il Sole 24 Ore del lunedì

Le amministrazioni pubbliche devono stipulare convenzioni con il ministero dell’Economia per gestire le buste paga del personale ovvero assumere le condizioni contenute in queste intese come tetto massimo per l’acquisto sul mercato. Le condizioni sono fissate in un decreto del ministero dell’Economia. Gli oneri previsti nei contratti già in essere devono essere ridotti di almeno il 15 per cento. La mancata applicazione di queste disposizioni determina il maturare di responsabilità amministrativa e disciplinare per i dirigenti.
Questa scelta operata dal decreto sulla spending review è del tutto analoga alle prescrizioni per gli acquisti sempre dal Dl 95/2012. Il testo del comma 10 dell’articolo 5 non sembra lasciare dubbi sull’applicazione delle disposizioni anche a Regioni ed enti locali: si cita infatti l’articolo 1 del Dlgs 165/2001 che include le regioni e gli enti locali, ma non le loro società. I dubbi nascono leggendo, in primo luogo, la parte dello stesso comma in cui si dispone che il commissario straordinario per razionalizzare gli acquisti pubblici individua le regioni e le strutture sanitarie vincolate alla sua utilizzazione tra quelle che hanno sforato i tetti di spesa. Inoltre nelle relazioni illustrative si parla solamente dei vincoli per le amministrazioni statali.
Non sembrano però esservi dubbi di legittimità costituzionale sul principio: la disposizione ricalca le regole dettate per gli acquisti e per le convenzioni Consip che la Consulta ha già giudicato più volte legittime. E inoltre lo stesso articolo 5 qualifica tutte le disposizioni ivi contenute come «principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica», quindi materia rimessa alla competenza legislativa statale. In ogni caso le amministrazioni hanno significativi margini di autonomia operativa, essendo vincolate solo al raggiungimento di uno specifico risparmio.
Nel determinare i costi che le amministrazioni sostengono per la gestione delle buste paga occorre riferirsi «ai costi di produzione dei servizi, diretti ed indiretti, interni ed esterni, sostenuti dalle pubbliche amministrazioni». In altri termini, non solo i costi sostenuti per l’acquisizione del servizio all’esterno, ma anche quelli che l’ente sostiene al proprio interno, quali il personale impegnato, il software utilizzato, la quota dei costi generali. Il che amplia l’ambito di applicazione della norma anche agli enti che utilizzano proprio personale. Si pensi alle amministrazioni più piccole, in cui non si possono realizzare economie di scala e i costi sono più elevati di quelli previsti dalle convenzioni con il ministero dell’Economia. In questi casi l’adesione al servizio determina risparmi soprattutto sul terreno della utilizzazione del personale, consentendo alle amministrazioni di trasferire i dipendenti prima utilizzati per questa attività nello svolgimento di altri compiti, ivi compresi gli effetti derivanti dai vincoli alle assunzioni.

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