Gestione associata Sindaco/dipendente. Oneri assenza per mandato

Il servizio consulenza della Regione Friuli Venezia Giulia risponde alla domanda posta da un Comune sulla corretta collocazione ore di assenza dal servizio dell’amministratore in materia di spesa di personale nel caso di gestione associata di servizi tra due comuni.

Domanda

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla problematica di seguito riassunta.
Preliminarmente si precisa che, nell’ambito di una gestione associata di servizi tra i comuni A e B, le spese del personale assegnato vengono ripartite tra gli enti interessati in base al criterio proporzionale stabilito nella convenzione.
Il Sindaco del comune A è dipendente del comune B e risulta assegnato alla gestione associata.
Pertanto, si è posto il dubbio se il costo corrispondente alle ore di assenza dal servizio dell’amministratore, per motivi connessi al mandato, debba rimanere in carico esclusivamente al comune B e quindi scorporato dalle spese di personale che fanno carico alla gestione associata, o vada comunque ripartito tra i due enti.

Risposta

Sentito il Servizio finanza locale, si espongono le seguenti osservazioni.

La norma di riferimento è rappresentata dall’art. 80, comma 1, del d.lgs. 267/2000, che dispone che le assenze dal servizio di cui ai commi 1, 2 3 e 4, dell’articolo 79 del medesimo decreto[1] sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro. Gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici sono invece a carico dell’ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di cui all’articolo 79 citato.

Il lavoratore che si assenti dal lavoro per partecipare alle attività istituzionali in forza di incarichi politico-elettivi ha diritto comunque ad essere retribuito. L’onere relativo, anticipato dal datore di lavoro, è poi rimborsato dall’ente locale solo ove si tratti di lavoratori dipendenti da privati o da enti pubblici economici.

Si è rilevato[2] come la ratio della disposizione in esame sia quella di porre a carico delle finanze pubbliche i costi derivanti dall’esercizio dei diritti politici costituzionalmente tutelati, senza che gli stessi gravino sugli enti di diritto privato e sugli enti pubblici economici (che agiscono in regime di diritto privato). La finalità della norma è infatti quella di evitare che l’esercizio di funzioni pubbliche elettive presso gli enti locali vada a gravare sui datori di lavoro “privati”, anziché a carico delle risorse pubbliche e segnatamente del bilancio dell’ente che beneficia di tali funzioni, in ossequio al generale principio del divieto di indebito arricchimento.

Premesso quanto sopra, si osserva che, in relazione alla fattispecie, quale quella in esame, in cui il datore di lavoro è un ente locale, i giudici contabili, nello specifico, hanno rimarcato il particolare rilievo che assume la problematica dell’imputazione soggettiva degli oneri per i permessi retribuiti in argomento, non essendo ininfluente che essi “rimangano a carico, quali spese di personale assoggettate a contenimento, del bilancio dell’ente datore di lavoro[3] ovvero vengano addossate, quali spese per il funzionamento degli organi politici, all’ente[4] presso il quale il dipendente è chiamato a svolgere funzioni politiche”.

Preme sottolineare che la magistratura contabile[5], pur rilevando l’opportunità di considerare la norma in esame alla luce di un’interpretazione evolutiva[6], in ragione del reciproco grado di autonomia finanziaria riconosciuto agli enti pubblici istituzionali dall’ordinamento, ha tuttavia concluso che l’attuale quadro normativo – il dato testuale dell’art. 80 del TUEL – osta in concreto alla riconoscibilità di un diritto al rimborso – relativo agli oneri sostenuti per i permessi retribuiti in esame – in favore del comune il cui dipendente svolga una delle attività previste dai commi 1-4 dell’articolo 79 del TUEL presso altro ente locale.

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di due enti locali, rileva il fatto che gli oneri derivanti dai permessi retribuiti del lavoratore/sindaco non sono a carico dell’ente presso cui è svolto il mandato elettivo ma, quali spese di personale, restano a carico del datore di lavoro, che provvede a retribuire le relative assenze.

Considerato poi che il dipendente in questione risulta assegnato alla gestione associata, l’onere retributivo, che costituisce spesa di personale, è soggetto alla ripartizione proporzionale, tra i Comuni interessati, in base ai criteri definiti nella convenzione in essere.

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[1] Permessi concessi agli amministratori locali, lavoratori pubblici e privati, per partecipare alle sedute degli organi e per esercitare il loro mandato.

[2] Cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Campania, n. 198/2014/PAR e sez. reg. di controllo per la Lombardia, n. 297/2016/PAR.

[3] Qualora si tratti di dipendente di un ente pubblico.

[4] Comunque ente pubblico, nel caso si tratti di dipendente di privati o enti pubblici economici.

[5] Cfr. Corte dei conti, sez. reg. di controllo per la Lombardia, n. 297/2016/PAR e sez. reg. di controllo per il Lazio, n. 182/2013/PAR.

[6] Interpretazione che sarebbe volta a garantirne la compatibilità con l’attuale sistema policentrico di finanza pubblica.

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