Gara per l’affidamento di incarichi professionali gratuiti: è legittima

Approfondimento di G. Crepaldi

Il Consiglio di Stato, sez. V, con pronuncia del 3 ottobre 2017 n. 4614 si è pronunciato sulla vicenda di un Comune di Catanzaro che ha bandito una procedura di gara per l’affidamento dell’incarico per la redazione del piano strutturale e del relativo regolamento urbanistico del Comune.
La singolarità del caso sta nella previa constatazione, da parte della Giunta municipale, della indisponibilità di risorse da destinare all’incaricato e dunque nella assenza di copertura finanziaria stimata in ottocento mila euro.
È per questa ragione che il bando ha previsto un appalto a titolo gratuito, mettendo a disposizione una somma totale di duecentocinquanta mila euro, IVA compresa, da corrispondere al vincitore a titolo di rimborso spese in relazione a quanto stabilito nel disciplinare di gara.
Così, già il capitolato speciale precisava che l’incarico sarebbe stato affidato a titolo gratuito e che l’importo del rimborso di tutte le spese documentate e preventivamente autorizzate dal Responsabile unico del procedimento, di qualunque genere ed in ogni caso dovute relative alle prestazioni da effettuare, sostenute dai professionisti costituenti il Gruppo di progettazione incaricato e dai propri consulenti e collaboratori per lo svolgimento dell’incarico affidato ammontava a duecentocinquanta mila euro, IVA compresa, da imputarsi ai fondi del bilancio comunale. A sua volta, il disciplinare di gara, precisava che l’importo dell’appalto posto a base di gara sarebbe stato di euro “uno” e che il costo della polizza assicurativa, riferita all’incarico professionale, rientra nel rimborso spese.
Ebbene, in questa originale vicenda, il Consiglio di Stato interviene affermando che un contratto di prestazione di servizi professionali, che preveda il solo (seppure ampio) rimborso delle spese, non contrasta con il paradigma normativo dell’appalto pubblico di servizi…

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