Fuori dai limiti delle spese flessibili il personale comandato

Approfondimento di V. Giannotti

Il personale comandato è stato oggetto di due diverse interpretazioni da parte della magistratura contabile. Una parte della magistratura contabile ritiene che, trattandosi pur sempre di un rapporto di lavoro a tempo determinato, la stessa dovesse essere soggetta, per l’amministrazione utilizzatrice, alle limitazioni dell’art.9, comma 28 del d.l.78/2010 (importo non inferiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2009 elevabile al 100% per gli enti virtuosi che fossero in regola con la riduzione della spesa complessiva del personale); mentre altra parte della magistratura contabile evidenzia come tale spesa sia da considerarsi neutrale, a fronte dell’utilizzazione di personale tra due PA, non verificandosi per tale verso alcun incremento della spesa nell’ambito della PA e che, pertanto, la citata spesa da parte dell’ente utilizzatore non dovesse essere soggetta ad alcun limite. A fronte di tale diverso orientamento è stata chiamata a decidere la Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con la deliberazione 15/05/2017 n.12 qui di seguito commentata.

La natura giuridica del comando

Prima di rispondere alla questione della soggezione o meno della citata spesa alle limitazioni di cui all’art.9, comma 28, del d.l.78/2010, la nomofilachia contabile affronta la corretta definizione del “comando”, le cui caratteristiche fondamentali sono costituite dalla temporaneità e dall’interesse dell’amministrazione ricevente. In mancanza di una specifica definizione normativa, il comando è stato individuato dalla giurisprudenza in tutte quelle ipotesi in cui il dipendente pubblico è destinato a prestare servizio presso una P.A. diversa da quella di appartenenza, senza che si abbia la costituzione di un nuovo rapporto di impiego con l’ente destinatario della prestazione.

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