Forniture e consulenze, il revisore vigila sui tagli

Fonte: Il Sole 24 Ore

La manovra sui conti pubblici prevista nel Dl 66/2014 comporta, per quanto riguarda gli enti locali, un esplicito dovere di controllo da parte dell’organo di revisione, oltre che una richiesta di monitoraggio da parte delle sezioni di controllo della Corte dei conti. Questo risulta dall’insieme delle disposizioni contenute nell’articolo 8 e nell’articolo 47. Infatti, il comma 13 dell’articolo 47 prevede che «l’organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica che le misure di cui ai precedenti commi siano adottate, dandone atto nella relazione di cui al comma 166 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266». Un’analoga prescrizione si trova anche al comma 7, con riferimento agli obblighi di Province e Città metropolitane. Si noti che l’articolo 47 non si preoccupa di equilibri di bilancio, bensì esclusivamente di «riduzione della spesa pubblica». Poco importa, in altre parole, se il Comune o la Città metropolitana hanno aumentato o meno l’imposizione fiscale: le voci di spesa indicate (per i Comuni) al comma 9 dovranno comunque essere ridotte nella misura indicata dal ministero dell’Interno. Si tratta di spese per beni e servizi (alla lettera a del comma 9), oneri per autovetture (lettera b), incarichi di consulenza, studio e ricerca, e contratti di collaborazione coordinata e continuativa (lettera c). Il mancato rispetto di quanto previsto non è scevro di conseguenze, almeno in teoria, perché, secondo il comma 11, «in caso di incapienza, sulla base dei dati comunicati dal ministero dell’Interno, l’agenzia delle Entrate provvede al recupero delle somme nei confronti dei Comuni interessati, all’atto del riversamento agli stessi Comuni dell’imposta municipale propria». La norma non obbliga, di per sé, a redigere un bilancio di previsione che “preannunci” la riduzione di spesa, ma questa dovrà essere comunque ottenuta nel corso dell’esercizio, secondo le misure previste dal comma 9 per i Comuni (e dal comma 2 per Province e Città metropolitane). Il risparmio dovrà essere ottenuto, si ritiene, in termini di effettiva erogazione di cassa (non si spiegherebbe, altrimenti, il riferimento ai codici Siope contenuto nell’articolo 47) e, per quanto riguarda la «spesa per beni e servizi» dei Comuni, specificatamente alle voci di spesa indicate nella tabella A allegata al Dl 66/2014. Di fatto, il modo più semplice e oggettivo per verificare il rispetto della norma è quello di prendere i valori al 31 dicembre del 2013 e verificare, a fine esercizio 2014, se la riduzione della spesa sia stata effettivamente conseguita. Viste le conseguenze e l’esplicita richiesta contenuta dal comma 7 dell’articolo 47, è però opportuno che il collegio dei revisori si attivi per tempo a effettuare i suoi doveri di monitoraggio sulla riduzione di spesa, sul cui rispetto dovrà poi relazionare alla sezione regionale di controllo competente nel corso della relazione che viene redatta ai sensi della finanziaria per il 2006. È infatti consigliabile attuare verifiche periodiche, così da avere tempo e modo per intervenire nel corso della gestione, se del caso, con adeguate manovre correttive. Invero si nutrono non poche perplessità sulle modalità previste dal Dl 66/2014 per conseguire questo “risparmio di spesa”: l’articolo 47 lede in modo sostanziale l’autonomia dei Comuni e obbliga a tagli lineari che ignorano elementi importanti, quali le decisioni di fiscalità locale, ormai assunte, e le legittime scelte organizzative degli enti locali (basti pensare a un Comune che abbia deciso di affidare a terzi un servizio prima gestito in economia). Questo, però, non esime l’ente dal rispettare la norma né il collegio dei revisori dall’attivarsi per il controllo dovuto.

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