Fondi contrattazione integrativa: istruzioni per decurtazione 2015

Con la circolare n. 20 dell’8 maggio 2015, registrata dalla Corte dei conti in data 20 luglio 2015, Reg. ne. – Prev. n. 2260, vengono impartite, a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, istruzioni operative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi per la contrattazione integrativa, alla luce delle disposizioni introdotte con la legge n. 147/2013.

In sostanza dal 1° gennaio 2015:

– non opera più il limite soglia del 2010 sulle risorse costituenti i fondi;

– non dovrà procedersi alla decurtazione dell’ammontare delle risorse per il trattamento accessorio in relazione all’eventuale riduzione del personale in servizio;

-le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’articolo 9, comma 2-bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010).

Al fine di determinare correttamente l’importo del taglio che dovrà essere operato, a decorrere dall’anno 2015, sui fondi di cui trattasi, per effetto del più volte richiamato articolo 9, comma 2-bis.

In particolare:

– per le amministrazioni che hanno costituito il fondo 2014 l’importo della decurtazione da operare a decorrere dall’anno 2015 coinciderà con le riduzioni effettuate per l’anno 2014 ai sensi del richiamato articolo 9, comma 2-bis per effetto sia della riconduzione del fondo al limite soglia 2010 che della decurtazione funzionale alla riduzione del personale in servizio;

– Per quelle amministrazioni che nella costituzione del fondo relativo ali’ anno 2014 abbiano escluso in tutto o in parte talune risorse di alimentazione del fondo in quanto eccedenti i limiti imposti dall’articolo 9, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 78/2010, la decurtazione operata nel 2014 non potrà essere presa a riferimento a decorrere dal 2015.

Pertanto, l’ammontare della decurtazione permanente da operare a decorrere dall’anno 2015 dovrà essere determinata al lordo delle somme non inserite nel 2014 e previste dalla normativa di riferimento per ciascun comparto. Corrispondentemente, le predette voci dovranno formare oggetto di alimentazione del fondo 2015 (qualora previsto dalla citata normativa), in modo tale da rendere le due grandezze di riferimento (fondo 2015 e decurtazione permanente) del tutto confrontabili ed a sostanziale invarianza di saldo.

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