Fermi gli assegni dei comuni

Fonte: ItaliaOggi

Niente aumenti per gli assegni erogati dai Comuni a favore delle famiglie in condizioni economiche disagiate. La conferma dei valori in essere per il 2016, dovuta all’indice Istat pari a zero, è indicata in una nota della Presidenza del consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia pubblicato sulla G.U. del 25 febbraio scorso.

Anche per quest’anno dunque l’assegno mensile di maternità varrà 338,89 euro, quello per il nucleo familiare, sempre su base mensile e in misura intera, 141,31 euro. I limiti Isee per il diritto alle prestazioni restano fissati rispettivamente a 16.954,95 euro (assegno maternità) e 8.555,99 euro (assegno nucleo familiare).

Assegno nucleo familiare. L’assegno familiare spetta ai nuclei familiari su richiesta da presentarsi al comune di residenza. È concesso dall’ente locale, ma pagato materialmente dall’Inps, a condizione che siano soddisfatti due requisiti: nel nucleo devono essere presenti almeno tre figli minori e il valore dell’Isee del nucleo non deve superare una certa soglia, che anche per il corrente anno è fissata a in misura pari a 8.555,99 euro. L’importo dell’assegno mensile per il 2017 resta pari a 141,31 euro; pertanto, su base annua (cioè per 13 mensilità), la prestazione quest’anno varrà 1.837,03 euro. Perché la famiglia possa aver diritto all’intera prestazione è richiesto, inoltre, che il valore Isee, con riferimento ai nuclei familiari composti da cinque componenti, di cui almeno tre figli minori, non superi l’importo pari alla differenza dell’Isee previsto per il diritto alla prestazione e la misura dell’assegno su base annua: quindi euro 6.718,96.

Assegno di maternità. L’assegno di maternità viene corrisposto alle donne, cittadine italiane, comunitarie o straniere in possesso di carta di soggiorno, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento che non hanno altra tutela di maternità. L’assegno, per tutti gli eventi ricadenti nel corso dell’anno 2017, vale complessivamente 1.694,45 euro, ossia 338,89 euro per cinque mensilità. La prestazione, da richiedere al comune di residenza entro sei mesi dall’evento (nascita, l’affidamento o anche l’adozione), spetta in misura intera solo se la richiedente non percepisce altre indennità di maternità obbligatoria. In caso contrario, se cioè già ha diritto a un’altra indennità, può intascare la quota differenziale, e, inoltre, a condizione che il nucleo familiare (con riferimento a quello standard fissato dalla legge in tre componenti), possegga un Isee non superiore a euro 16.954,95.

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