Ferie e cumulo indennità: le indicazioni dell’ARAN
Il Commento di C. Dell’Erba

di C. Dell’Erba

Il periodo di ferie di cui ogni dipendente può godere deve essere ridotto in misura proporzionale alla durata delle assenze durante le quali esse non maturano, come ad esempio il congedo straordinario fino a 2 anni. Le ferie per i dirigenti ed i dipendenti assunti a tempo determinato devono essere godute in pendenza del rapporto e non possono essere godute durante la instaurazione di un nuovo rapporto, anche se non vi è stata soluzione di continuità. Le indennità di responsabilità possono sommarsi solamente se si dimostra che vi sono fattispecie diverse a base della loro fruizione. Sono queste alcune delle più recenti indicazioni fornite dall’Aran in risposta ai quesiti posti. Siamo dinanzi a letture che si pongono in una condizione di continuità rispetto agli orientamenti consolidati, ma si deve comunque sottolineare la chiarezza con cui vengono affermati principi che hanno un impatto concreto assai rilevante.

LA DURATA DELLE FERIE
Le ferie devono essere ridotte in misura proporzionate nel caso in cui il dipendente nel corso del periodo matura dei periodi di assenza in cui esse non maturano. In questa direzione vanno le indicazioni dell’Aran (Orientamento applicativo RAL_1871).
Ci viene espressamente detto che gli enti devono “procedere alla individuazione della quantità delle ferie spettanti per mese, tenendo conto dell’incidenza in ciascuno di essi degli eventuali periodi di assenza che non danno luogo a maturazione di ferie”. Si perviene a questa conclusione in assenza di specifiche norme contrattuali, ma dando applicazione ai “consueti principi di logica e ragionevolezza”. Il caso specifico oggetto del quesito è costituito dal periodo in cui il dipendente usufruisce del  congedo straordinario di cui all’articolo 42, comma 5, del D.Lgs. n. 151/2001, cioè l’assenza fino ad un massimo di 2 anni nel corso della attività lavorativa di cui possono godere, per l’assistenza a congiunti disabili, il coniuge o, in assenza, il genitore o, in assenza, il genitore o, in assenza, il fratello o la sorella.

Continua a leggere l’articolo

 

Novità editoriale:

giustificazione_assenze

La giustificazione delle assenze negli Enti locali

di  Livio Boiero

Questo volume unifica la stratificata disciplina delle assenze in un “testo unico” in cui tutte le tipologie di assenze sono ordinate e inquadrate grazie al preciso richiamo alla normativa e alla prassi di riferimento.

scopri

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *