Escluso il reddito della casa di abitazione per la concessione dell’invalidità civile, cecità e sordità

A far data dal 1° gennaio 2017, è escluso il reddito della casa di abitazione dal computo dei redditi ai fini della concessione delle prestazioni di invalidità civile, cecità e sordità.
Negli ultimi anni si è consolidato un orientamento giurisprudenziale in materia di requisiti reddituali – con particolare riferimento al reddito della casa di abitazione – che ha ribaltato i precedenti criteri utilizzati finora anche dall’Inps.
Facendo leva sul combinato disposto degli articoli 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 e 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153, la Corte di Cassazione ha infatti stabilito che il reddito della casa di abitazione debba considerarsi non influente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni di invalidità civile, cecità civile e sordità.

La circolare INPS n. 74 fornisce istruzioni ai cittadini e alle sedi affinché tali nuove disposizioni siano rese operative.

La norma è valida sia in caso di prima liquidazione sia per la ricostituzione delle prestazioni già esistenti. Saranno riconosciuti gli arretrati con decorrenza dalla medesima data.

LEGGI la CIRCOLARE

 

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commentata con la giurisprudenza

di Serafina Frazzingaro, Giuseppe Raffaele Macrì, Pierluigi Rotili

La recente riforma Madia (legge n. 124/2015) ed i relativi decreti attuativi hanno inciso notevolmente sull’azione e sull’organizzazione della Pubblica Amministrazione e, in particolare, sull’assetto del procedimento amministrativo come disciplinato dalla legge n. 241/1990.
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