Domanda di partecipazione ad un concorso pubblico: cosa succede se l’istanza viene presentata prima del previsto?

Approfondimento di Livio Boiero

di LIVIO BOIERO

La normativa vigente in materia di concorsi pubblici, costituita dall’art. 4 del d.P.R. n. 484 del 1997 e – per il personale sanitario – dall’art. 3 del d.P.R. n. 220 del 2001, prevede che il termine per la presentazione delle domande scade il trentesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del bando, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale.

Per la parte che qui interessa, la norma stabilisce che: <<1. Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica – per i concorsi unici e all’amministrazione competente negli altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

1-bis. Per gli Enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 può essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l’indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

2. La data di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell’ufficio postale accettante>>.

Cosa succede se una domanda di partecipazione ad un concorso viene trasmessa prima della data prevista come apertura della procedura?

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