DL Enti Locali. Ampliate le norme di interesse sul personale – Il Commento di V. Giannotti

di V. Giannotti

Il Senato in data 21/07/2016 ha approvato la prima conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 24/06/2016 n.113 avente ad oggetto “Misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio” (c.d. DL Enti Locali) e rimesso la sua conversione definitiva all’altro ramo del Parlamento (Camera dei Deputati). Particolarmente incisive sono le norme inserite all’interno dell’art.16, precedentemente composto del solo comma 1 e attualmente inseriti altri 4 commi. La stessa denominazione dell’articolo, precedentemente rubricato “Spese del personale”, attualmente risulta modificato in “Disposizioni in materia di personale”. La tabella che segue sintetizza gli interventi di interesse degli enti locali avuto riguardo alle norme sul personale.

Articolo

Commi

Nota

Art.9

Comma 1-quinquies Vengono inserite ulteriori limitazioni per le assunzioni a qualsiasi titolo con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quanto gli enti locali non abbiano adempiuto alle seguenti obbligazioni:

  • Approvazione bilancio di previsione, rendiconto e bilancio consolidato nei termini previsti dalla legislazione vigente;
  • invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato.

Art. 16
“Disposizioni in materia di personale”

Comma 1 Con tale disposizione viene abrogato l’art.1 comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,la lettera a), a mente del quale è prevista la “riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”.
La ratio di tale abrogazione, discende da alcuni interventi della Corte dei conti, Sezione Autonomie (ultimo dei quali deliberazione n. 16/2016), la quale ha considerato cogente  tale riduzione ai fini assunzionali. Pertanto, con tale intervento il legislatore ha fatto venire meno l’obbligo di riduzione del rapporto spesa del personale su spesa corrente, il cui rapporto, ogni anno, avrebbe dovuto essere confrontato con il valore medio avuto nel periodo statico 2011-2013 e in caso di superamento, a prescindere da eventi eccezionali, inibiva la possibilità di assunzioni a qualsiasi titolo da parte degli enti locali. Restano, tuttavia, fermi gli altri vincoli e limitazioni previsti dalla normativa ancora vigente.

 

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