Dirigenti e pubblicazione online dei redditi

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

La Corte Costituzionale non condivide la regola della doverosità della pubblicazione dei redditi dei dirigenti. Essa è irragionevole, perché sproporzionata e confligge con il principio che impone di scegliere la misura meno restrittiva dei diritti che si fronteggiano. Sentenza della Corte Costituzionale 21 febbraio 2019, n. 20.

Massima

E’ affetto da l’illegittimità costituzionale l’art. 14, comma 1-bis, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nella parte in cui prevede che le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati di cui all’art. 14, comma 1, lettera f), dello stesso decreto legislativo anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall’organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali previsti dall’art. 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Fatto

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sez. I quater, con ordinanza del 19 settembre 2017, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale in riferimento agli artt. 2, 3, 13 e 117, della Costituzione (e quest’ultimo in relazione agli artt. 7, 8 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE), e all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU)…

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