Danno erariale al dipendente pubblico che svolge senza autorizzazione attività occasionali pur non professionali

Approfondimento di Vincenzo Giannotti

In via generale si pensa che le autorizzazioni preventive per svolgimento di incarichi esterni richieda la preventiva autorizzazione al loro svolgimento pena il danno erariale per i compensi ricevuti se effettuati senza la citata autorizzazione. La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Sardegna, con la sentenza 15 maggio 2019, n. 144 ne estende la portata anche ad attività non professionali che, seppur occasionali, siano state svolte senza la dovuta autorizzazione.

La vicenda

Il responsabile del servizio del personale di un Comune, a seguito di una attività di verifica ispettiva nei confronti di un campione di dipendenti, effettuata attraverso l’acquisizione di informazioni dall’Agenzia delle Entrate, ha proceduto all’esame delle dichiarazioni dei redditi di alcuni dipendenti.
Nel caso specifico, si appurava che un dipendente avesse dichiarato oltre ai redditi da lavoro subordinato presso l’Amministrazione comunale, anche redditi per “compensi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente” e nonché “redditi diversi”. A seguito di contestazione avviata nei confronti del dipendente quest’ultimo evidenziava che si trattava di attività del tutto compatibili con la prestazione lavorativa pubblica, trattandosi di redditi derivanti dall’utilizzo saltuario della propria abitazione per attività di “bed and breakfast”, regolarmente autorizzata dall’amministrazione comunale e non riconducibile ad attività professionale o imprenditoriale. Il responsabile del personale, non considerando esaustiva la spiegazione invitata il dipendente a versare i compensi percepiti in quanto effettuati in violazione del divieto fissato dall’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

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