Da part time a full time e prepensionamento per eccedenza di personale. Le ricadute sulla capacità assunzionale

Approfondimento di L. Boiero

L’articolo 1, commi 557 e 557-quater, legge n. 296/2006 e s.m.i, ha previsto che gli enti locali debbano procedere alla riduzione delle spese del personale, con riferimento al valore medio del triennio precedente, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:
– razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;
– contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

Successivamente,  il comma 5 dell’articolo 3 del D.L. n. 90/2014, ferme restando le disposizioni limitative della spesa globale previste dall’articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha stabilito che negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno potevano procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente, per poi passare all’80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall’anno 2018. Per gli enti locali la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25%, era consentita l’assunzione di personale a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell’80% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell’anno precedente e nel limite del 100% a decorrere dall’anno 2015 (norma disapplicata per il 2017 e 2018, dall’articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015).
L’articolo 1, comma 228, della legge n. 208/2015, come modificato dall’articolo 16, comma 1-bis, D.L. n. 113/2016, ha consentito, agli enti locali soggetti al patto di stabilità, di assumere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25% di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente.

Conversione  a tempo pieno del  rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale

La possibilità per un Ente locale di convertire a tempo pieno il rapporto di lavoro di un dipendente assunto a tempo parziale incontra  il limite posto dall’articolo 3, comma 101, della legge finanziaria per il 2008, n. 244/2007, che stabilisce quanto segue: “per il personale assunto con contratto di lavoro a tempo parziale la trasformazione del rapporto a tempo pieno può avvenire nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di assunzioni. (…)”.
La norma è stata esaminata più volte da parte delle Sezioni regionali di controllo in sede consultiva.

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