Controlli sui dipendenti: anche per il badge è necessario l’accordo

I Consulenti del Lavoro, con comunicato del 31 luglio 2017, rendono noto che la Corte di Cassazione con la sentenza n.17531 del 14 luglio 2017 ha stabilito che il badge ad alta frequenza che rileva l’orario di ingresso ed uscita dei lavoratori dal luogo di lavoro è uno strumento che permette il controllo a distanza e non un semplice dispositivo che rileva le presenze.

L’utilizzo di questo strumento, quindi, è lecito solo se è stato firmato un accordo con le rappresentanze sindacali o se c’è l’autorizzazione dell’Ispettorato nazionale del lavoro, come previsto dall’art. 4 della Legge n. 300/1970.

A seguito di questo orientamento giurisprudenziale si ricorda quanto affermato dal Ministro del Lavoro, per il quale gli strumenti di controllo dei lavoratori che non richiedono l’accordo o l’autorizzazione sono pc, tablet e cellulari. Se lo strumento fornito al lavoratore per svolgere la prestazione viene modificato con l’aggiunta di un software di localizzazione o filtraggio, come nel caso del badge che contiene un chip ad hoc per trasmettere tutti i dati relativi al dipendente, il dispositivo diventa uno strumento di controllo della prestazione.

Sul tema è intervenuto di recente l’Ispettorato del lavoro con la circolare n.4/2017 sul controllo a distanza dei lavoratori dei call center e delle loro prestazioni tramite software.

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