Contributi pubblici e responsabilità amministrativa: note sul rapporto di servizio

Approfondimento di G. Crepaldi

Tutti i dipendenti e gli amministratori pubblici possono essere chiamati a rispondere dei pregiudizi che cagionano all’amministrazione di appartenenza a titolo di responsabilità amministrativa. Si tratta di una responsabilità di natura patrimoniale che sorge al ricorrere di elementi, quali:

  • una condotta imputabile, da intendersi come violazione dolosa o gravemente colposa di obblighi inerenti il rapporto di servizio. Non è sufficiente la mera illegittimità di un atto, ma deve essere vagliato il comportamento del soggetto che può essersi caratterizzato per inefficienza, inefficacia o anti-economicità.
  • l’elemento soggettivo deve essere particolarmente qualificato: dolo o colpa grave. Quest’ultima si ravvisa in situazioni di evidente negligenza, violazione delle disposizioni di legge o di sprezzante trascuratezza dei propri doveri.
  • il danno, in termini di danno emergente o lucro cessante; deve essere certo, effettivo ed attuale (anche in termini di danno all’immagine, alla funzionalità dell’amministrazione o agli interessi dello Stato-Comunità).
  • il nesso di causa, ossia il collegamento  tra  l’atto  dannoso  e  la condotta  del soggetto.
  • il rapporto di servizio o d’impiego che lega il soggetto all’amministrazione, anche a titolo onorario. Il rapporto di servizio costituisce una relazione strumentale con l’organizzazione amministrativa, perché indica l’inserimento di diritto o di fatto nell’apparato pubblico e comporta lo svolgimento di attività riconducibili a   qualsiasi   titolo   ai   fini istituzionali. Ecco perché è chiamato a rispondere a titolo di responsabilità amministrativa non solo il personale interno (il dipendente, il funzionario o il dirigente) ma anche quello esterno. Esso è individuabile ogni volta un soggetto venga inserito a qualsiasi titolo – volontario, coattivo, onorario, impiegatizio – nell’apparato organizzativo pubblico e venga investito sia autoritativamente che convenzionalmente dello svolgimento in modo continuativo di un’attività retta da regole proprie dell’azione amministrativa, così da essere partecipe dell’attività amministrativa. Si pensi alla responsabilità che, in materia di contratti pubblici, grava sul direttore dei lavori o sul collaudatore quando queste figure non sono dipendenti pubblici strutturati.

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