Contributi previdenziali degli amministratori locali

Approfondimento di L. Boiero

L’articolo 86 del T.u.e.l., “Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi e disposizioni fiscali e assicurative”, dispone, nei suoi primi due commi, quanto segue:

«1. L’amministrazione locale prevede a proprio carico, dandone comunicazione tempestiva ai datori di lavoro, il versamento degli oneri assistenziali, previdenziali e assicurativi ai rispettivi istituti per i sindaci, per i presidenti di provincia, per i presidenti di comunità montane, di unioni di comuni e di consorzi fra enti locali, per gli assessori provinciali e per gli assessori dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, per i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, per i presidenti dei consigli provinciali che siano collocati in aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo unico […].
2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche, di cui al comma 1, l’amministrazione locale provvede, allo stesso titolo previsto dal comma 1, al pagamento di una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto dei Ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabiliti i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in coerenza con quanto previsto per i lavoratori dipendenti, da conferire alla forma pensionistica presso la quale il soggetto era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell’incarico
».

Per la corretta applicazione del suddetto richiamo normativo, recentemente è stato chiesto alla Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia se un Ente sia tenuto al pagamento della cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili (come previsto dall’art. 86, comma 2, Tuel), per i contributi previdenziali per il Sindaco, che al momento dell’elezione alla carica era componente del c.d.a. di una società partecipata dal comune, ma non era titolare di nessuna attività ”privata di lavoro autonomo” e che la rinuncia alla carica di consigliere di società era necessitata in quanto incompatibile con la carica di sindaco.

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