Contratti pubblici a termine. Risarcimento in luogo della conversione nel caso di violazione

di L. Boiero (www.ilpersonale.it 26/3/2015)

A mente dell’art. 36 del d.lgs. n. 165/2001  per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario  le pubbliche amministrazioni devono assumere “esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato” seguendo le procedure di reclutamento previste dall’art. 35 del medesimo decreto delegato.
A questa regola generale, il Legislatore ha previsto l’eccezione che deve però essere contenuta entro paletti ben definiti. Infatti, solamente per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti, demandando poi alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina della materia dei contratti di lavoro a tempo determinato

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