Contratti p.a., tornano i sindacati

Fonte: Italia Oggi

Un tentativo di ritorno alla cogestione con il cosiddetto «esame congiunto» tra amministrazioni pubbliche e sindacati. Torna al passato la direttiva rivolta dal Dipartimento della Funzione pubblica all’Aran per la stipulazione di un contratto collettivo nazionale quadro volto a definire il sistema delle relazioni sindacali. L’«esame congiunto», su cui Palazzo Vidoni insiste parecchio, è come uno strumento nuovo del confronto tra datore di lavoro pubblico ed organizzazioni sindacali, che occuperà moltissimi campi dell’azione amministrativa.La direttiva è un passaggio necessario, per chiarire, mediante il contratto nazionale quadro, quali siano gli spazi di intervento delle organizzazioni sindacali nell’organizzazione del lavoro pubblico, considerando le forti restrizioni che la riforma-Brunetta ha imposto alla contrattazione vera e propria. Essa è sostanzialmente ristretta ai diritti e agli obblighi direttamente pertinenti al rapporto di lavoro, nonché alle materie relative alle relazioni sindacali (più sanzioni disciplinari, valutazione per la corresponsione del trattamento accessorio, mobilità e progressioni economiche, ma solo se la legge lo consenta espressamente). Il resto, è un quadro nebuloso, da definire con la contrattazione nazionale e che va dalla semplice informazione, appunto all’esame congiunto delle materie da trattare.Informazione preventiva e/o successiva. La direttiva di Palazzo Vidoni indica all’Aran gli ambiti nei quali la relazione sindacale si limita all’informazione preventiva se ad essa succede la concertazione o l’esame congiunto; successiva se non seguono altri sistemi di contatto. L’informazione riguarderà le materie dell’organizzazione degli uffici, le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro, i di trasferimenti di azienda, consistenza e variazione delle dotazioni organiche); processi di riorganizzazione degli uffici da cui derivino l’individuazione di esuberi o l’avvio di processi di mobilità. Di particolare rilievo altre due materie. In primo luogo la costituzione dei fondi per i trattamenti accessori che saranno gestiti in sede di contrattazione integrativa. Si chiarisce definitivamente che decide sul tema esclusivamente l’amministrazione, senza possibilità di contrattare in merito. Ancora, l’informazione riguarda le economie aggiuntive derivanti dai risparmi realizzati a seguito dei piani triennali previsti dall’articolo 16, commi 4 e 5, della legge 111/2011.Esame congiunto. Il nuovo istituto abbraccerà molti campi: ad esempio misure di disciplina e regolazione dei rapporti di lavoro, tutela della personalità del lavoratore (pari opportunità e mobbing), mobilità intercompartimentale.In particolare, però, l’esame congiunto dovrà abbracciare anche aspetti riguardanti l’esplicazione tipica del potere datoriale e la gestione amministrativa, con appunto un ritorno alla cogestione molto discutibile. Infatti, la direttiva consiglia di attivare l’esame per definire obiettivi e piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa delle amministrazioni in applicazione delle norme che consentono, poi, di utilizzare il «dividendo» di efficienza per incrementare il salario accessorio. Ancora, l’esame congiunto dovrebbe essere attivato anche per la gestione dei processi di spending review, per l’esame preliminare dei processi di esubero (ma questo avveniva anche in precedenza), per i processi di mobilità, per percorsi di qualificazione e formazione professionale. Non solo. Il coinvolgimento delle organizzazioni sindacali è previsto vada anche fino alla garanzia di ulteriori tipici elementi organizzativi, come la trasparenza totale sugli andamenti gestionali e finanziari degli enti, allo scopo, però, di valutarne le ricadute in termini occupazionali e retributivi.Unico baluardo alla vecchia cogestione, la garanzia che l’amministrazione mantenga autonomia decisionale.La direttiva spiega che occorre garantire un iter procedurale per le materie oggetto di esame congiunto l’informazione è sempre preventiva. L’iter si avvierà con la richiesta delle organizzazioni sindacali, entro un termine definito dalla contrattazione collettiva. L’esame congiunto si dovrà concludere non con la stipulazione di un contratto o altro diverso atto avente valore negoziale, bensì con un verbale nel quale le parti possono illustrare le rispettive posizioni, indicando orientamenti e soluzioni condivisi. A seguito della procedura di esame congiunto, le amministrazioni saranno tenute ad un ulteriore adempimento: fornire l’informazione successiva all’attuazione delle misure adottate

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *