Contratti integrativi a prova di errore

Fonte: Il Sole 24 Ore

Nel giro di pochi giorni, l’Aran ha diffuso due documenti sulla contrattazione integrativa decentrata degli enti locali, che però in parte sono presto spariti dal sito dell’agenzia. I testi, però, sono di interesse, anche perché gli ispettori della Ragioneria generale dello Stato, si basano propri sugli orientamenti dell’Aran per valutare la correttezza delle azioni degli enti.

Gli errori

Quattro sono i macro errori di un contratto integrativo, il primo dei quali è quello di trattare materie non espressamente demandate dal Ccnl al secondo livello. D’altra parte, ed eccoci nella seconda fattispecie più frequente di sbagli, questi stessi ambiti non possono essere ampliati o estesi. Attenzione, poi, a non superare i vincoli previsti a livello nazionale per le singole voci di incremento del fondo. Infine, il contratto integrativo, non può comportare oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Quest’ultima affermazione è particolarmente delicata, soprattutto in un contesto, come quello attuale, di continui rinvii per l’approvazione del bilancio di previsione.

La riforma

Dopo il Dlgs 150/2009 (riforma Brunetta) non è più possibile contrattare: orario di lavoro, formazione professionale, riqualificazione e aggiornamento del personale, criteri generali delle metodologie di valutazione, basate su indici e standard di valutazione.
L’Aran ricorda altresì che tutti gli enti locali avrebbero dovuto adeguare i contratti integrativi entro il 31 dicembre 2012.
Con riferimento al contenuto viene precisato che una volta quantificate le risorse disponibili da parte dell’amministrazione (i sindacati possono comunque richiedere la verifica del procedimento di calcolo), si hanno a disposizione tutti gli elementi per distribuire le stesse. Si tratta di un compito di forte rilevanza che richiede equilibrio e senso di responsabilità da parte delle due delegazioni trattanti.

Il calendario

Ed ecco un’indicazione che suscita un po’ di sorpresa. Secondo l’Aran, in questo particolare contesto storico, è da privilegiare una contrattazione di carattere annuale. La sospensione dei contratti nazionali, la non applicabilità concreta delle nuove regole in materia di contrattazione (la triennalità) e il fatto che dalla riforma Brunetta l’oggetto negoziale si incentra in misura prevalente sugli istituti economici, portano a tale conclusione. Infine, una precisazione. Per l’Agenzia continua a rimanere oggetto di contrattazione integrativa l’eventuale riduzione a 35 ore dell’orario di lavoro a favore del personale inserito in turni oppure utilizzato secondo una programmazione plurisettimanale dell’orario. In questo caso sembra che la disposizione contrattuale prevalga sulla revisione operata dal Dlgs 150/2009.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *