Contrattazione tardiva, pausa e recuperi: le indicazioni dell’ARAN (Parte II)

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

di CARLO DELL’ERBA

Il diritto alla pausa nel caso di orario lavorativo superiore a 6 ore è da considerare indisponibile sia da parte dei singoli dipendenti, sia con riferimento ad eventuali modifiche che le singole amministrazioni vogliano apportare sia da parte della contrattazione collettiva decentrata integrativa. Possono essere così riassunte le indicazioni contenute nei recenti pareri ARAN CFL 13 e 31.
Il primo chiarimento è il seguente: “l’articolo 26 del CCNL 21 maggio 2018, in coerenza con le previsioni del d.lgs. n. 66/2003, configura la pausa come obbligatoria in presenza di una prestazione di lavoro giornaliero che ecceda le 6 ore, qualunque sia la ragione giustificativa di tale prolungata durata dell’orario di lavoro”. Per cui quella che per il legislatore del 2003 era una pausa di almeno 10 minuti diventa, per come consentito peraltro da tale disposizione, una pausa di almeno 30 minuti. Ricordiamo che il comma 7 del citato articolo 26 preclude il vincolo della pausa nel caso di “attività obbligatorie per legge”. E che il comma 1 esclude da questo vincolo il personale che svolge la sua attività lavorativa in turno.
La deroga, ricorda l’ARAN, è prevista nei casi disciplinati dall’articolo 13 del CCNL 9 maggio 2006, cioè per le prestazioni in turno della polizia locale, dei servizi educativi e scolastici, per la protezione civile e per la biblioteca, ove previsto dalla contrattazione decentrata.

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