Contrattazione tardiva, pausa e recuperi: le indicazioni dell’ARAN (Parte I)

Approfondimento di Carlo Dell'Erba

di CARLO DELL’ERBA

La produttività al personale può essere corrisposta anche se il contratto decentrato è stato stipulato tardivamente, a condizione che i presupposti esistessero nel momento in cui tali attività sono state svolte; i nuovi istituti previsti dal contratto nazionale si applicano a partire dalla entrata in vigore dello stesso e non possono avere una decorrenza retroattiva rispetto alla sua entrata in vigore. La pausa di almeno 30 minuti è obbligatoria quando l’orario di lavoro eccede, per qualunque ragione, le 6 ore, senza che la contrattazione collettiva decentrata integrativa o l’ente possano intervenire su questo vincolo. Il recupero del debito orario che è eventualmente maturato a seguito dell’applicazione della flessibilità deve essere effettuato entro lo stesso mese di calendario: le uniche eccezioni sono date da impedimenti sopravvenuti o da specifiche esigenze organizzative dell’ente. Si devono nutrire forti dubbi sulla possibilità di accumulare crediti orari, che comunque non possono essere utilizzati nel mese successivo a quello in cui sono maturati. Possono essere così sintetizzate le risposte fornite dall’ARAN ai dubbi che sono stati sollevati sull’applicazione del CCNL 21 maggio 2018.

La produttività ed il contratto stipulato tardivamente

L’essere il contratto decentrato dell’anno 2017 stipulato nel 2018 non impedisce di per sé la corresponsione della produttività per lo scorso anno a condizione che i presupposti per la sua erogazione si siano determinati tempestivamente. Possono essere così riassunte le principali indicazioni contenute nel parere ARAN CFL 37. La risposta richiama il recente parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Friuli Venezia Giulia n. 20/2018, parere che si caratterizza per la introduzione di numerosi elementi di novità rispetto alle indicazioni generalmente più restrittive fornite dalle deliberazioni della magistratura contabile.

L’ARAN ci dice che questa erogazione è legittima solamente se sussistono i “requisiti sostanziali”. Ricordiamo che le condizioni per la erogazione della produttività sono le seguenti: la tempestiva assegnazione degli obiettivi; la preventiva fissazione dei criteri di valutazione, che peraltro devono essere adeguati al vincolo legislativo dettato da ultimo dal d.lgs. n. 74/2017; l’attestazione da parte del Nucleo di Valutazione del raggiungimento degli obiettivi assegnati; la valutazione positiva da parte del dirigente e l’avvenuta costituzione del fondo, con la certificazione dell’organo di revisione, condizione quest’ultima che la magistratura contabile sulla base dei principi di armonizzazione dei sistemi contabili ha posto perché queste risorse possano confluire nella parte vincolata dell’avanzo di amministrazione.

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