Consentite le videoriprese per chi falsifica entrate e uscite dal posto di lavoro – Il Commento di L. Boiero

di L. Boiero

Il recente d.lgs. 20 giugno 2016, n. 116, nell’integrare l’articolo 55-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha previsto che la falsa attestazione della presenza in servizio, accertata in flagranza ovvero  mediante  strumenti  di sorveglianza o di registrazione degli  accessi o delle presenze, determina  l’immediata  sospensione  cautelare  senza  stipendio  del dipendente, fatto salvo il diritto all’assegno alimentare  nella misura stabilita dalle disposizioni normative e contrattuali vigenti, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato.
Uno dei problemi che ci si è posti sin dalla sua emanazione è su che cosa si intenda per “strumenti di sorveglianza”. Questo perché, con tale locuzione, la mente va immediatamente ai sistemi di video sorveglianza. Ma se così fosse, va anche ricordato che l’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori – così come sostituito dall’ art. 23, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151 –  prevede che  gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di accordo gli stessi  possono essere installati previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Direzioni territoriali del lavoro, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.  Detta prescrizione normativa non trova applicazione  agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.
Fuori dei suddetti casi, può un datore di lavoro installare delle telecamere per controllare l’entrata e l’ uscita dei propri dipendenti senza incorrere nelle sanzioni penali previste dall’articolo 38 della legge n. 300 del 1970?

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