Concorso: preventiva suddivisione degli elaborati tra i singoli componenti della commissione

E’ illegittimo l’operato della Commissione di un pubblico concorso che, ai fini della valutazione delle prove scritte, abbia preventivamente suddiviso gli elaborati fra i singoli membri, ivi compresi i supplenti, ai fini di una loro correzione individuale e, successivamente, … vai al testo della sentenza massimata

In particolare, il Consiglio di Stato “è dell’avviso che tale modus procedendi non sia effettivamente compatibile col rispetto del principio del collegio perfetto che, per costante giurisprudenza, deve permeare in primo luogo e soprattutto le attività della Commissione di concorso nella fase di esame e valutazione delle prove d’esame da correggere (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 12 novembre 2015, nr. 5137; id., sez. VI, 29 luglio 2009, nr. 4708; id., sez. IV, 12 marzo 2007, nr. 1218).

Ed invero, dalla consecutio logica delle risultanze dei verbali che si sono richiamati, emerge con evidenza che il momento centrale e qualificante delle operazioni di correzione è stato determinato, nella presente fattispecie, dalla preliminare suddivisione degli elaborati da correggere fra i componenti della Commissione, ai fini di una lettura individuale; che cosa sia avvenuto a valle di tale lettura individuale può evincersi solo induttivamente dai verbali successivi, ma la ricostruzione più ragionevole, contrariamente a quanto si assume dalla difesa erariale, porta a escludere che vi sia stato un pieno rispetto della regola del collegio perfetto. …”

 Consiglio di Stato sez. IV 14/3/2016 n. 1011

>> Vai alla Banca dati della Giurisprudenza

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *