Concorsi pubblici: novità giurisprudenziali

Approfondimento di L. Boiero

Due recenti sentenze dei giudici amministrativi hanno scrutinato due temi importanti in materia di gestione dei concorsi: la verbalizzazione della prova orale e il significato del “diploma di scuola media secondaria superiore”.

La verbalizzazione della prova orale

Con relativo  ricorso,  una partecipante ad un concorso pubblico, chiese  l’annullamento del verbale della  sottocommissione esaminatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado e per gli istituti educativi, nella parte in cui è stato espresso un  giudizio negativo  nei suoi confronti, all’esito dello svolgimento del colloquio sostenuto dalla stessa.
Per la parte che qui interessa,  la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione dell’art. 12, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 487 del 1994, come mod. dall’art. 10 del D.P.R. n. 693 del 1996, violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990, violazione dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per difetto di trasparenza e disparità di trattamento in quanto la commissione giudicatrice avrebbe omesso la verbalizzazione delle sue risposte, risultando verbalizzate solo ed esclusivamente le domande formulate, nonché il giudizio espresso dai commissari.
I giudici amministrativi di primo grado hanno però ritenuto il  motivo  infondato, affermando che:<<Il Collegio, concordando con la condivisibile giurisprudenza, ritiene che la censurata carenza di verbalizzazione non comporti l’illegittimità della prova, in quanto non esiste alcuna norma che imponga alle commissioni esaminatrici l’obbligo di verbalizzare le domande rivolte ai candidati e le relative risposte (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 14 febbraio 2011, n. 1371, T.A.R. Basilicata, 26 febbraio 2013, n. 82)>> (cfr. T.A.R. Campania Napoli Sez. VIII, Sent., 14-10-2016, n. 4717).
Nel contempo, giova anche ricordare che  la giurisprudenza   ha più volte  ripetuto che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove scritte o orali di un concorso pubblico esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori chiarimenti (cfr., ex multis, Cons. St., I,  sentenza n. 82/2013; conforme Cons. St., V, 13/7/10 n.4528; Cons. St., III, 3/6/09 n.943).

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