Concorsi e graduatorie: dichiarazioni equivoche e mendaci (effetto sulla valutazione e sul punteggio)

OSSERVATORIO GIURISPRUDENZA

Il TAR Sicilia si pronuncia sul caso di un concorrente che ai fini della selezione concorsuale offre una informazione parziale sulle pregresse esperienze lavorative. Non è propriamente un falso, ma per l’effetto che ha avuto sulla valutazione e sull’attribuzione del punteggio, è considerata tale. Sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sez. III, 6 settembre 2019, n. 2165.

Massima

E’ legittimo il provvedimento con il quale la Pubblica Amministrazione ha escluso un concorrente da una graduatoria concorsuale, che sia motivato con riferimento al fatto che l’interessato, in sede di dichiarazione relativa al periodo di attività lavorativa precedentemente svolta, per l’attribuzione del punteggio, ha indicato soltanto gli anni di riferimento, non specificando il mese e il giorno in cui detta attività ha avuto effettivamente inizio e si è conclusa. In tal caso, il concorrente ha fatto conseguentemente e necessariamente intendere alla Pubblica Amministrazione una durata temporale dell’attività lavorativa svolta, che va dal mese di gennaio al mese di dicembre degli anni indicati, laddove è risultato che la medesima attività lavorativa è stata svolta, in concreto, solo dal mese di marzo del primo anno al mese di marzo dell’ultimo anno; con la ulteriore conseguenza che la dichiarazione resa dal concorrente non può non essere valutata quale mendace da parte della Pubblica Amministrazione con tutte le relative conseguenze.

Fatto

Una candidata viene esclusa dalla graduatoria di un concorso bandito dal Comune di Palermo per il posto di operaio specializzato dell’area scuola e realtà dell’infanzia…

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