Comuni e personale, tetti alle assunzioni con principio di cassa

Fonte: Il Sole 24 Ore

I tetti di spesa di personale negli enti locali vanno conteggiati sulla spesa effettivamente sostenuta nel 2011/2013, senza possibilità di includere «figurativamente» nella base di calcolo somme previste ma non erogate in tempo per problemi di cassa; dal rispetto del vincolo non possono sfuggire nemmeno le spese alimentate con fondi nazionali a specifica destinazione.

A fissare i parametri rigidi sull’interpretazione dei limiti alle uscite per stipendi nei Comuni (nelle Province è in vigore il blocco totale delle assunzioni) è la sezione Autonomie della Corte dei conti, nell’ambito di una serie di delibere diffuse negli ultimi giorni sui temi caldi della finanza locale.

Personale

In fatto di personale, l’indicazione più importante arriva dalla delibera 25/2014, pubblicata ieri, che stabilisce il parametro di cassa nei calcoli sul rispetto dei tetti di spesa. Le norme di riferimento sono i commi 557 e seguenti della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), che dopo la modifica intervenuta con il decreto sulla Pa (articolo 3, comma 5-bis del Dl 90/2014) chiedono ai Comuni sopra i mille abitanti di assicurare la riduzione della spesa rispetto alla media registrata nel triennio 2011/2013. Un ente ha chiesto alla sezione Piemonte, che ha rimandato il problema alla sezione Autonomie, se fosse possibile inserire nella base di calcolo 2011/2013 anche importi previsti ma non erogati in tempo, applicando il principio della competenza finanziaria. La Corte, come quasi sempre accade quando ci si occupa di vincoli di finanza pubblica, nega la possibilità di un’interpretazione flessibile, e impone di tenere in considerazione solo la spesa effettiva, evitando di alzare la base di calcolo (e quindi le uscite possibili) con l’inserimento di altre voci.

In base allo stesso criterio, che nega interpretazioni estensive quando in gioco ci sono tetti di spesa, la sezione Autonomie nega anche (nella delibera 21/2014) la possibilità di escludere dai vincoli le assunzioni finanziate con fondi nazionali. L’esclusione, sottolinea la Corte, è limitata ai finanziamenti Ue, e non può essere estesa “analogicamente” anche se questo comporta il rischio di perdere i fondi nazionali.

Indennità

La sezione Autonomie si è occupata anche delle indennità dei sindaci (delibera 24/2014, pubblicata ieri), spiegando che se un aumento nel numero di abitanti fa passare il Comune nella classe demografica superiore, l’assegno al sindaco può crescere di conseguenza.

Anticipazioni di tesoreria

Un’altra delibera (la 23/2014) affronta invece il tema dei limiti alle anticipazioni di tesoreria, che in base all’articolo 222 del Tuel non possono superare i tre dodicesimi delle entrate correnti accertate nel rendiconto del penultimo anno: il limite, spiega la Corte, è «dinamico», per cui la restituzione delle anticipazioni precedenti apre nei conti degli enti locali spazio per nuove iniezioni di liquidità.

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