Composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari e competenze del dirigente della struttura – Il Commento di R. Squeglia

di R. Squeglia (www.ilpersonale.it 24/6/2016)

Con la pronuncia n. 12109/2016, la S.C. affronta una pluralità di profili, per la verità tutti interessanti, dei quali alcuni inerenti aspetti maggiormente tecnici relativi alla gestione della potestà disciplinare da parte degli Enti Locali, altri concernenti invece il più generale tema dello ius variandi dell’ente pubblico, con specifico riferimento alla rilevanza disciplinare del rifiuto, da parte del dipendente pubblico, di svolgere mansioni ritenute non conferenti alla categoria di appartenenza.
Quanto ai profili più specificamente attinenti alla gestione del potere disciplinare da un punto di vista procedimentale, la S.C. di Cassazione, con la pronuncia n. 12109 del 13 giugno 2016, si sofferma su tre temi: la conformità a legge della composizione dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), l’individuazione della competenza a segnalare all’U.P.D. le condotte disciplinarmente rilevanti, ed il termine per la definizione del procedimento disciplinare nell’ipotesi di cui all’art. 24 comma 3 del CCNL del 6 luglio 1995 e successive modificazioni, nel testo vigente anteriormente all’entrata in vigore del D. Lgs. n. 150/2009. Decreto che ha, come noto, innovato significativamente quanto all’aspetto procedimentale della gestione del potere disciplinare nelle pubbliche amministrazioni, determinando l’inefficacia del citato art. 24 comma 3.
Va doverosamente premesso che la fattispecie condotta all’attenzione del Giudice di legittimità è interamente disciplinata dalla disciplina contrattuale e dall’art. 55 del D. Lgs. n. 165/2001 nella versione ante “decreto Brunetta”; è però comunque utile l’approfondimento delle prime due tematiche anticipate innanzi, in quanto sia il punto relativo alla composizione dell’U.P.D. sia quello connesso alla competenza in ordine alla segnalazione all’U.P.D. delle condotte disciplinarmente rilevanti, sono egualmente attuali anche alla luce della normativa post riforma del 2009.

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